Cancellazione della s.r.l. e crediti residui del lavoratore: responsabilità dei soci limitata a quanto riscosso dalla liquidazione

11 Febbraio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2026, n. 3046

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel presente giudizio, l’azione di risarcimento danni a seguito di un grave infortunio sul lavoro è stata promossa, in sede di riassunzione, nei confronti dei due soci e della liquidatrice di una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese nel corso dell’originario giudizio, promosso nei confronti della società, del suo amministratore unico e responsabile tecnico e di un altro dipendente. In proposito, la Cassazione, respingendo il ricorso del lavoratore avverso la decisione dell’appello di rigetto della domanda, ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: (i) la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio, per cui i debiti sociali residui non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali, in caso di società di capitali, rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; (ii) grava sul creditore l’onere di allegare e provare quanto riscosso dalla liquidazione di una s.r.l., prova non assolta dai ricorrenti; (iii) la responsabilità del liquidatore ha natura extracontrattuale, nella specie azionata solo tardivamente ed è comunque anch’essa soggetta a specifici oneri probatori, qui non assolti.