Carta docente e riconoscimento retroattivo all’ex precario: l’esclusione è legittima se la regola vale anche per i docenti di ruolo

29 Gennaio 2026

Corte di giustizia UE, sentenza 29 gennaio 2026, in causa C-654/24

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Una docente a tempo determinato, cui non era stata riconosciuta la “carta docente” durante più anni scolastici, aveva agito in giudizio per ottenerne l’attribuzione a posteriori o, in subordine, il pagamento dell’importo corrispondente (500 euro annui), pur avendo nel frattempo cessato il servizio. Il giudice nazionale investito del caso dubitava della compatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro (direttiva 1999/70/CE) della giurisprudenza di legittimità italiana che: (a) subordina la concessione retroattiva della carta alla permanenza nel sistema scolastico; (b) riconosce agli ex docenti solo un’azione risarcitoria, soggetta a specifici oneri di allegazione e prova. La Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sul dubbio del giudice nazionale, afferma che: (i) la carta docente rientra nelle “condizioni di impiego” e la sua originaria esclusione per i docenti a termine è contraria alla clausola 4; (ii) tuttavia, una disciplina che subordina la concessione a posteriori del beneficio alla permanenza in servizio e, in caso contrario, ammette solo il risarcimento del danno non è incompatibile con il diritto UE, purché tali condizioni si applichino anche ai docenti a tempo indeterminato che si trovino nella stessa situazione; (iii) in assenza di disparità di trattamento, tali condizioni non compromettono né l’effetto utile della clausola 4 né il diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta; (iv) non è di per sé contrario al principio di effettività richiedere la prova di un danno specifico diverso dalla mera perdita dell’importo di 500 euro annui, né riconoscere un risarcimento inferiore a tale somma, se il pregiudizio effettivo è minore. Spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.