Cassazione n. 687 del 15/01/2014

15 Gennaio 2014

Pubblico impiego – Diritto alla qualifica – Condotta persecutoria dell’amministrazione datrice – Mobbing – Danno biologico e morale – Divieto di duplicazione dei risarcimenti – Obbligo di motivazione – Necessità – Fondamento

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

RAPPORTO DI LAVORO

15.1.2014
Corte di cassazione 15 gennaio 2014 n. 687

Abstract
Il DANNO MORALE costituisce una componente della fattispecie unitaria del danno NON PATRIMONIALE e non è pertanto RISARCIBILE separatamente da esso, come entità ontologicamente separata.

Commento
Sulla scia delle decisioni delle sezioni unite della cassazione del 2008, la sentenza ribadisce l’unitarietà della fattispecie danno non patrimoniale, nella quale confluiscono tutte le possibili componenti dello stessa, che il giudice deve prendere in considerazione come tali nelle determinazione del risarcimento, così evitandosi il rischio che la separata considerazione di ognuna di esse, valutati ognuno come autonoma entità, comporti una duplicazione di risarcimento del medesimo danno (nella specie, in cui la domanda era di risarcimento del danno biologico e del danno morale da mobbing, i giudici hanno escluso il secondo, in quanto riferito ad una sofferenza già inclusa nella richiesta di risarcimento del danno biologico).