Cass.lav. 1 aprile 2015 n. 6631

1 Aprile 2015

Riscaldamento rotto – interruzione attività lavorativa – sospensione della retribuzione – illegittimità;
violazione art. 2087 c.c. – eccezione di inadempimento

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 1° aprile 2015 n. 6631
Abstract
Se il datore di lavoro viola l’obbligo di tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, questi possono rifiutare la prestazione, senza perdere la retribuzione.
Commento
Nel caso esaminato dalla Corte, alcuni lavoratori si erano rifiutati di eseguire le proprie prestazioni, denunciando una temperatura troppo rigida sul luogo di lavoro. Sostenendo il contrario, l’impresa aveva loro trattenuto la retribuzione per le ore non lavorate. In giudizio, avendo i giudici di merito accertato che l’ambiente di lavoro era in quella giornata effettivamente troppo freddo, la Corte di cassazione ha enunciato il principio di cui sopra, dando ragione ai lavoratori, ai quali è stata restituita la retribuzione trattenuta.
Sezione: rapporto di lavoro.