Cass.lav. 16 luglio 2015, n. 14959

16 Luglio 2015

Dirigente scolastico pubblico – istanza di trasformazione da full time a part time – diniego – D.l.61/2000 e dlgs 276/2003 – violazione direttiva 97/81/CE – non sussiste;
Direttiva 97/81 – vincolo di risultato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 16 luglio 2015 n. 14959
Abstract
Al diniego di trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente della P.A. da tempo pieno a tempo parziale non è direttamente applicabile la direttiva comunitaria relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
Commento
Il dipendente di una P.A., cui era stata negata la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro perché eccedente i limiti fissati dalla disciplina italiana, aveva lamentato davanti al giudice la violazione della direttiva comunitaria CE 97/1981 sul lavoro a tempo parziale. La Corte, nel confermare l’infondatezza dell’assunto, ricorda che le direttive comunitarie sono direttamente applicabili all’interno degli Stati membri (sia pure solo orizzontalmente, ovvero nei rapporti da pubbliche amministrazioni e cittadini) solo se presentano un contenuto preciso e incondizionato; il che per la Corte è in maniera evidente da escludere per la direttiva invocata. Questa, infatti, stabilendo per gli Stati membri l’obiettivo di facilitare il lavoro a tempo parziale, impone al riguardo unicamente un vincolo di risultato, in quanto lascia poi alle autorità competenti dei singoli Stati la scelta della forma e dei mezzi per realizzarlo.
Sezione: rapporto di lavoro