Cass.lav. 2 aprile 2015 n. 6755

2 Aprile 2015

Cessione di ramo d’azienda – nullità – risarcimento danni al lavoratore – sussistenza;
sottoscrizione verbale di messa in mobilità con il cessionario – estinzione del rapporto di lavoro – diritto al risarcimento danni per nullità cessione – insussistenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 2 aprile 2015 n. 6755
Abstract
In caso di cessione di ramo di azienda dichiarata inefficace, non ha diritto alle conseguenti retribuzioni dal cedente il lavoratore che, proseguendo di fatto a lavorare per il cessionario, abbia poi aderito alla proposta di risoluzione del rapporto di lavoro proveniente da quest’ultimo.
Commento
Alcuni lavoratori avevano ottenuto in giudizio la pronuncia d’inefficacia della cessione ad un terzo del ramo di azienda cui erano addetti. Poiché il cedente non aveva riattivato il rapporto di lavoro, essi avevano continuato di fatto a lavorare per il cessionario, accettando infine, in via conciliativa, il licenziamento collettivo/messa in mobilità da questi comunicato. Sul presupposto che la cessazione del rapporto di lavoro col cessionario non incidesse sulla continuità di quello col cedente, i lavoratori avevano chiesto la condanna di quest’ultimo a pagare loro la retribuzione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro col cessionario. La Corte, disattendendo le opposte decisioni di merito, ha respinto le domande, argomentando dall’unicità del rapporto di lavoro, risolto per iniziativa dei lavoratori, con l’accettazione del licenziamento collettivo.
Sezione: rapporto di lavoro