Cass.lav. 26 agosto 2015, n. 17153
Pubblico impiego- procedimento disciplinare-art. 55 bis co. 3 D.lgs. 165/2001- termine di trasmissione atti relativi all’addebito all’ufficio disciplinare-natura non decadenziale – fine sollecitatorio
Corte di cassazione, sentenza 26 agosto 2015 n. 17153
Abstract
Nessuna decadenza, nel pubblico impiego, in caso di superamento del termine di cinque giorni per tramettere gli atti relativi ad un illecito disciplinare all’ufficio interno responsabile del relativo procedimento per le mancanze di maggiore gravità.
Commento
Il decreto legislativo relativo al lavoro alle dipendenze di una P.A., nel disciplinare il procedimento da seguire per l’irrogazione di una sanzione disciplinare, stabilisce che per le mancanze più gravi la contestazione debba provenire da un ufficio apposito, al quale il diretto responsabile della struttura cui è addetto l’autore dell’illecito deve trasmettere gli atti entro cinque giorni dalla relativa notizia. L’ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per le mancanze più gravi ha poi 40 giorni per formulare la contestazione disciplinare. Alla luce del dettato letterale della normativa citata, la Cassazione afferma che solo il secondo termine (di 40 gg.) è stabilito a pena di decadenza e non il primo (di cinque giorni), fermo restando che un eccessivo ritardo nella trasmissione degli atti potrebbe tradursi in una lesione del diritto di difesa dell’incolpato, con conseguente nullità della eventuale successiva sanzione.
Sezione: rapporto di lavoro.