Cass.lav., 5 agosto 2015 n. 16465

5 Agosto 2015

Periodo di malattia – attività extralavorativa – illecito di pericolo e non di danno – ripresa del lavoro posta in pericolo dal comportamento indisciplinato – licenziamento – legittimità

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 5 agosto 2015 n. 16465 (c’è)
Abstract
Ancora sullo svolgimento di altra attività (nella specie, ludica) durante l’assenza del lavoratore per malattia.
Commento
La Corte ribadisce il principio per cui l’attività svolta dal dipendente durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare se sia tale da rivelare la simulazione della malattia denunciata oppure nel caso in cui il relativo svolgimento possa pregiudicare la pronta guarigione. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il lavoratore era rientrato regolarmente in servizio al termine della malattia, per cui avevano escluso ogni pregiudizio per la guarigione derivante dall’esercizio di attività ludica (pesca subacquea) durante la malattia. La Corte cassa invece tale decisione, ricordando che ciò che rileva per escludere la rilevanza disciplinare dell’attività svolta durante la malattia non è la mancanza, in concreto, di un pregiudizio per la guarigione, ma il semplice pericolo dello stesso, dovuto all’incompatibilità dell’attività con lo stato morboso denunciato.
Sezione: rapporto di lavoro