Cass.lav.5 agosto 2015, n. 16472.

5 Agosto 2015

Scarso rendimento – reiterazione assenze per malattia determinanti inabilità al servizio – ipotesi distinte di licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 5 agosto 2015 n. 16472
Abstract
La cassazione, correggendo la precedente sentenza n. 18678/2014 (segnalata nel n. 17/2014 della Newsletter), torna alla propria precedente uniforme giurisprudenza in materia di valutazione delle assenze per malattia ai fini del possibile licenziamento.
Commento
In particolare, la Corte ribadisce che le assenze, anche brevi e reiterate, del lavoratore per malattia rilevano ai fini del licenziamento unicamente nel caso in cui il cumulo di esse superi il c.d. periodo di comporto (recte, di stabilità assicurata del posto di lavoro) stabilito dal contratto collettivo o, in difetto, dal giudice secondo equità e non anche per giustificato motivo oggettivo e specificatamente per scarso rendimento, che presuppone la colpa del lavoratore.
Sezione: rapporto di lavoro