Cessione illegittima di ramo d’azienda: l’incentivo all’esodo corrisposto dal cessionario non è detraibile dal risarcimento dovuto dal cedente
Corte di Cassazione, sentenza 2 marzo 2026, n. 4665
Nel liquidare il danno da retribuzioni perdute per la durata del giudizio, da un lavoratore in un caso di illegittima cessione di ramo di azienda, i giudici di merito avevano detratto dall’importo complessivo, oltre alle retribuzioni percepite per tre anni dal cessionario, anche l’incentivo all’esodo da questo erogato a fronte della rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento collettivo che lo aveva interessato. La Corte cassa la decisione sul punto relativo alla seconda detrazione, ricordando che la disciplina dell’aliunde perceptum è riconducibile alla regola civilistica della compensatio lucri cum damno, che opera in relazione ai vantaggi che derivino al danneggiato in maniera immediata e diretta dallo stesso fatto causativo del danno e per tale ragione da questo vanno detratti. Ebbene, la Cassazione rileva in proposito che l’erogazione dell’incentivo a fronte della rinuncia del lavoratore all’impugnazione del licenziamento non appartiene alla serie causale dell’illecito/cessione d’azienda, ma deriva da una fonte autonoma, rappresentata dall’accordo conciliativo col cessionario che ha messo fine al relativo rapporto di fatto. Esso pertanto non è detraibile dal danno risarcibile derivante dall’illecito.