Cessione ramo d’azienda – Illegittimità – prosecuzione del rapporto di lavoro con società cessionari …
Cessione ramo d’azienda – Illegittimità – prosecuzione del rapporto di lavoro con società cessionaria – Diritto in capo al lavoratore di pretendere il pagamento delle retribuzioni da parte della società cedente – Non sussiste
Corte di cassazione, sentenza 10 aprile 2015 n. 7281
Abstract
Se la cessione di un ramo di azienda è nulla, ma l’impresa cedente non riprende i lavoratori e questi continuano a lavorare per la cessionaria, nessun risarcimento danno è loro dovuto dalla cedente per le retribuzioni da questa non erogate dopo la cessione.
Commento
Soluzione assolutamente consolidata e ragionevole nella giurisprudenza della cassazione, ma che può produrre il paradossale risultato di rendere inutile per i lavoratori la sentenza dichiarativa della nullità della cessione di ramo di azienda, se la cedente non vi dà spontaneamente seguito richiamando presso di sé i lavoratori ceduti. Per ottenere un risultato utile, i dipendenti dovrebbero infatti smettere di lavorare per la cessionaria e chiedere giudizialmente la condanna dell’impresa cedente, per il periodo di mancata riattivazione del rapporto, al risarcimento danni in misura equivalente alle retribuzioni perdute. Col risultato immediato di rimanere privi della retribuzione durante i tempi necessari per il corso della giustizia e per di più esposti al rischio di vedere annullata nei gradi di giudizio ulteriori la sentenza dichiarativa della nullità della cessione, restando così definitivamente senza lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro