Clausola sociale e sentenza ex art. 2932 c.c.
Corte di Cassazione, sentenza 23 dicembre 2025, n. 33777
La Corte d’appello aveva accolto la domanda di un cuoco di costituzione, in forza della clausola sociale prevista dal CCNL, di un rapporto di lavoro con l’impresa subentrante nell’appalto della mensa in cui in precedenza era addetto, escludendo peraltro, in sede di condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate, oltre l’aliunde perceptum lavorativo, anche la pensione di anzianità percepita dal lavoratore. Accogliendo il ricorso di quest’ultimo, la Cassazione, soffermandosi – con indicazioni di sistema rilevanti per le clausole sociali – sugli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c., afferma che: (i) la sentenza ex art. 2932 c.c. è costitutiva e, sul piano processuale, acquista efficacia solo con il passaggio in giudicato; (ii) nelle ipotesi in cui l’obbligo a contrarre riguardi un contratto ad effetti obbligatori (come il lavoro subordinato), l’effetto costitutivo – una volta formato il giudicato – retroagisce al momento in cui il contratto definitivo avrebbe dovuto essere concluso; (iii) tuttavia, la retrodatazione degli effetti costitutivi (es. anzianità) non comporta automaticamente il diritto alle retribuzioni per il periodo anteriore al giudicato: in difetto di prestazione lavorativa, la pretesa del lavoratore è di natura risarcitoria, con applicazione della compensatio e quindi detrazione dell’aliunde perceptum pertinente; (iv) in applicazione di tali criteri, la pensione di anzianità non è un’“utilità” detraibile dal risarcimento, perché non deriva dall’impiego della medesima capacità lavorativa e trova titolo nei requisiti legali (età/contribuzione), oltre a esporre il lavoratore a ripetizione da parte dell’ente previdenziale in caso di incompatibilità.