Comporto e disabilità: la compilazione del certificato è onere esclusivo del medico
Corte d’Appello di Torino, 7 luglio 2025
La Corte d’Appello ribadisce che il datore di lavoro, una volta a conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore, non può applicare l’ordinario periodo di comporto in modo indiscriminato, ma, prima di procedere al licenziamento, ha l’obbligo di acquisire informazioni per verificare la connessione tra le assenze e la disabilità. Il dialogo tra le parti è infatti fondamentale per individuare e adottare accomodamenti ragionevoli. Nel caso specifico la Corte ha smentito la tesi dell’azienda, secondo la quale la mancata spunta della casella “stato patologico connesso all’invalidità” sui certificati medici del lavoratore escluderebbe il nesso causale tra le assenze e la condizione di disabilità. La compilazione di tale campo è considerata facoltativa ed è finalizzata alla fruizione di agevolazioni normative, mentre la funzione certificativa della patologia è integrata dall’indicazione della diagnosi. La compilazione del certificato è in ogni caso rimessa integralmente e in via esclusiva al medico e non al paziente: di conseguenza, l’omessa spunta di detta dicitura non ha valore probatorio, non esclude il nesso di causalità e non può essere imputata al lavoratore come “comportamento ostruzionistico”.