Concorso docenti e requisiti di accesso: il superamento delle prove non sana la mancanza originaria dell’abilitazione
Corte di Cassazione, sentenza 16 dicembre 2025, n. 32831
In un giudizio promosso da un insegnante che era stato dichiarato decaduto dal ruolo, conseguito in un concorso cui era stato ammesso con riserva in assenza dell’abilitazione all’insegnamento, la Cassazione, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’impugnazione del docente, afferma che: (i) nei concorsi per il reclutamento dei docenti banditi nel 2016, l’abilitazione all’insegnamento costituiva un requisito imprescindibile di accesso, la cui mancanza non può essere sanata ex post; (ii) la previsione dell’art. 5, co. 4-ter, d.lgs. n. 59/2017 (nel testo vigente dal 2019 al 2022), secondo cui il superamento delle prove concorsuali costituisce abilitazione, non ha efficacia retroattiva né sanante, ma vale come modalità straordinaria di conseguimento dell’abilitazione per concorsi successivi; (iii) neppure l’art. 4, co. 2-bis, d.l. n. 115/2005 può essere invocato a fini sananti, poiché esso presuppone comunque il possesso dei titoli per partecipare al concorso e si riferisce alle sole procedure d’idoneità, non a quelle concorsuali per posti a numero limitato.