Contestazione disciplinare: irrilevante l’erroneo richiamo delle norme, conta il fatto contestato
Corte di Cassazione, ordinanza 8 aprile 2026, n. 8741
La Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità di un licenziamento disciplinare sul rilievo che nella contestazione non era stata indicata la norma del CCNL prevedente la specifica fattispecie espulsiva poi applicata. La Cassazione, accogliendo il ricorso datoriale, afferma che: (i) oggetto della contestazione disciplinare è il fatto nei suoi elementi materiali e non le disposizioni legali o contrattuali che si assumono violate; (ii) spetta infatti al giudice procedere alla qualificazione giuridica del fatto accertato, stabilendone la riconducibilità alle previsioni del codice disciplinare; (iii) è pertanto viziata la decisione che escluda la fattispecie espulsiva limitandosi a rilevare la mancata contestazione “formale” della norma collettiva applicabile, senza procedere a tale autonoma qualificazione.