Contratto d’opera intellettuale: legittimazione attiva, difetto di pattuizione e determinazione equitativa del compenso
Tribunale di Milano, 6 maggio – 6 luglio 2026
In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di compensi professionali, l’eccezione del committente secondo cui l’incarico sarebbe stato conferito a una società riconducibile al professionista, anziché a quest’ultimo in proprio, non incide sulla legittimazione ad agire, bensì attiene all’effettiva titolarità sostanziale del rapporto e, dunque, al merito della controversia. Ove in giudizio risulti provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un’attività professionale qualificata e continuativa, ma difetti la prova della specifica misura del compenso pattuito (nella specie, una percentuale sul valore di un’operazione societaria) e non emerga l’integrale remunerazione dell’opera tramite precedenti fatturazioni, spetta al giudice procedere alla determinazione del corrispettivo ex artt. 2225 e 2233 c.c. A tal fine, il giudice può liquidare il compenso in via equitativa assumendo quale parametro di riferimento la tariffa giornaliera concordata tra le medesime parti nella fase iniziale del rapporto, trattandosi di criterio idoneo a garantire un’equa proporzionalità del corrispettivo ed espressivo di una valorizzazione coerente con la comune volontà negoziale pregressa.