Corte costituzionale, sentenza 1° marzo 2018 n. 38
Incostituzionale la legge regionale che prevede per alcuni dipendenti dell’Amministrazione il pagamento dei contributi sulla retribuzione del tempo pieno a fronte di prestazioni part time.
Si tratta di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale prevede che le Amministrazioni del comparto unico regionale possano autorizzare i dipendenti a ridurre l’orario di lavoro negli ultimi tre anni antecedenti la pensione, fermo restando a carico delle amministrazioni stesse l’obbligo di versare i contributi previdenziali e di quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno. La dichiarazione d’incostituzionalità fonda sul rilevo che il provvedimento interessa sicuramente la materia previdenziale di competenza statale, in ordine alla quale alla Regione è attribuita unicamente una funzione legislativa di tipo integrativo-attuativo.
Sezione: rapporto di lavoro