Corte costituzionale, sentenza 17 marzo 2015 n. 37
Incostituzionale la norma che consente alle Agenzie delle entrate, territoriale e delle dogane l’attribuzione di incarichi dirigenziali ai propri funzionari interni senza la predeterminazione di un preciso termine finale dell’incarico.
L’Agenzia delle entrate ha fatto per anni ripetutamente ricorso a una norma del regolamento interno per attribuire a propri funzionari incarichi dirigenziali formalmente temporanei, ma di fatto, per effetto di successive reiterate delibere di proroga, utilizzati per la stabile copertura di posizioni dirigenziali di ruolo. Con l’art. 8, comma 24 del D.L. n. 16/2012, convertito nella L. n. 44/2012, le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane erano state autorizzate ad indire concorsi pubblici per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti, con la possibilità di attribuire nel frattempo nuovi incarichi dirigenziali ai propri funzionari fino all’assunzione dei vincitori di concorso e comunque entro un termine che il legislatore aveva però prorogato già due volte (l’ultima con scadenza al 30 giugno 2015). In tale quadro normativo, la Corte, ritenendo incerta la data in cui tali incarichi temporanei cesseranno, in ragione sia delle ripetute proroghe del termine stabilito per la conclusione dei concorsi sia della mancata determinazione di un preciso termine finale per l’assunzione dei vincitori dopo la conclusione dei concorsi, ha dichiarato l’incostituzionalità di questa parte della norma di legge per violazione della regola per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso. – Sezione: principi generali