Corte costituzionale, sentenza 22 febbraio 2021 n. 25
Costituzionalmente legittima la legge regionale siciliana che prevede, nel quadro di un processo di mobilità, il distacco di personale in esubero o in eccedenza da un ente pubblico regionale a un altro.
In sede di rimodulazione, in chiave riduttiva, della pianta organica di un Ente pubblico regionale, la Regione Sicilia aveva costatato la conseguente carenza di alcune posizioni lavorative e l’eccedenza di altre, per cui aveva elaborato un piano di mobilità che prevedeva, tra l’altro, sia la possibilità di copertura di alcune posizioni scoperte sia il possibile uso del distacco di personale tra l’ente interessato e altri enti pubblici regionali. Allo Stato che rivendicava in proposito, avanti alla Corte costituzionale, la competenza esclusiva in materia di mobilità collettiva tra enti pubblici, disciplinata dall’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 (che non prevedrebbe tali strumenti di soluzione), la Corte risponde respingendo il ricorso, in quanto riconosce negli strumenti complessivamente previsti per far fronte alle carenze e eccedenze di personale conseguenti alla rimodulazione dell’organico dell’ente pubblico in questione la piena coerenza con quanto previsto dalla legge dello Stato.