Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2019 n. 157
Compete allo Stato e non alla Regione la disciplina del trattamento eco-nomico aggiuntivo dei medici convenzionati di continuità aziendale.
I medici di continuità aziendale (ex guardia medica) rientrano tra i me-dici convenzionati di medicina generale, legati al S.S.N. da un rapporto di pa-rasubordinazione e il cui trattamento economico, anche accessorio, è discipli-nato dallo Stato, con rinvio a convenzioni triennali conformi ad accordi collet-tivi nazionali. La Regione Abruzzo, nel confermare per i medici di continuità assistenziale un’indennità aggiuntiva prevista dall’Accordo nazionale, aveva con legge regionale stabilito che essa è corrisposta in relazione a speciali con-dizioni di disagio e di difficoltà in cui operino i medici. La legge è stata impu-gnata dallo Stato perché lesiva della propria competenza esclusiva, in quanto secondo l’Accordo nazionale le suddetta indennità è dovuta unicamente a fronte di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle normali. La Corte dà ragione allo Stato, in quanto la materia è a questi riservata a norma dell’art. 117, se-condo colla, lett. l) della Costituzione.
Sezione: rapporto di lavoro