Corte Costituzionale, sentenza 5 luglio 2022, n. 169

5 Luglio 2022

Costituzionalmente illegittima l’abrogazione retroattiva del premio che era stato garantito ai controllori di volo in servizio nelle forze armate per disincentivarne l’esodo verso l’ENAV.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Per disincentivare l’esodo dei controllori di volo in servizio nelle forze armate verso l’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), che garantiva un trattamento stipendiale migliore, nel 2003 era stata introdotta una norma – poi confluita nell’art. 2262, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare – che riconosceva ai controllori che non abbandonavano l’amministrazione militare, con più di quarantacinque anni e meno di cinquanta anni alla data del 22 gennaio 2004, un premio da erogarsi in unica soluzione alla data di cessazione del servizio permanente per raggiungimento del limite di età. Ragioni di contenimento della spesa pubblica avevano poi portato il legislatore, nel 2015, a disporre l’abrogazione con effetto retroattivo della norma attributiva del premio. Rispetto a tale disposizione abrogativa era stata quindi sollevata una questione di legittimità costituzionale da parte del TAR Puglia, che viene accolta dalla Corte Costituzionale, che ravvisa un contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto il legislatore, decidendo di abrogare retroattivamente il premio, ha frustrato il legittimo affidamento riposto dai dipendenti sulla certezza del conseguimento del trattamento economico premiale in conseguenza della decisione di proseguire il rapporto con l’amministrazione militare.