Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 2015 n. 76
La prestazione del personale di cui all’art. 53 L. n. 740/1970 incaricato del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena non ha natura subordinata.
Nel ribadire la regola secondo la quale il legislatore non potrebbe attribuire natura autonoma a rapporti che per le loro caratteristiche sono riconducibili a quelli di lavoro subordinato, la Corte esclude siffatta natura per gli infermieri incaricati della guardia infermieristica negli istituti di pena (come già in passato aveva escluso per i medici addetti al servizio di guardia medica nei medesimi istituti), sulla base dell’analisi delle caratteristiche del relativo rapporto delineate dalla legge n. 740/1970 e confermate dalle convenzioni stipulate tra l’Amministrazione e gli infermieri. In conseguenza della qualificazione del rapporto come autonomo (sub specie di rapporto parasubordinato), non è stata ritenuta incostituzionale la norma che stabilisce per le prestazioni indicate unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità e di ogni trattamento previdenziale.
Sezione: rapporto di lavoro