Corte costituzionale, sentenza n. 277 del 22 novembre 2013

1 Dicembre 2013

L. Regione Sardegna 26 giugno 2012 n. 13 in materia di rimodulazione del quadro di interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine – art. 2 co. 3 – Valutazione ai fini della stabilizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della Regione di periodi di lavoro svolto alle dipendenze di altre Pa e dei periodi di tirocinio – Violazione artt. 3, 97, 117 Cost. – Illegittimità costituzionale – Fondatezza; art. 3 – Superamento del limite temporale di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato dei dirigenti – Violazione art. 117, co. 3 Cost. – Illegittimità costituzionale – Fondatezza.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Corte Costituzionale 22 novembre 2013 n. 277

Abstract

E’ INCOSTITUZIONALE l’art. 2 della legge regionale della Sardegna n. 13 del 2012 in materia di STABILIZZAZIONE di personale PRECARIO della Regione, in quanto viola la regola del necessario superamento di un concorso pubblico da parte degli interessati.

Commento

Nel caso esaminato, la Corte ha, tra l’altro, valutato non rispettosa di tale regola – e quindi in violazione dell’art. 97 Cost. – l’estensione della stabilizzazione a figure professionali precarie reclutate mediante selezioni, ancorché pubbliche, non concorsuali e non specificatamente riferite alla tipologia e al livello di funzioni in cui tali figure avrebbero dovuto essere stabilizzate.