Corte d’appello di Bologna, 7 agosto 2015

7 Agosto 2015

Il rapporto associativo con la cooperativa di lavoro va provato producendo anche la delibera di ammissione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Quando la lavoratrice contesta la natura associativa del rapporto intercorrente con una cooperativa di produzione e lavoro, quest’ultima ha l’onere di provare la sussistenza del rapporto associativo producendo anche la delibera di ammissione adottata secondo le regole dello statuto societario. Il mancato assolvimento di tale obbligo porta a qualificare il rapporto come ordinario e a ritenere applicabili direttamente le regole del contratto collettivo di settore, che nel caso specifico conteneva un periodo di comporto di malattia più lungo di quello previsto dal regolamento della cooperativa per i soci lavoratori. La conseguenza è l’illegittimità del licenziamento per superamento del comporto adottato sulla base del minore periodo previsto dal regolamento, e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro. – RAPPORTO DI LAVORO