Corte d’Appello di Bologna, 9 febbraio 2015
9 Febbraio 2015
La costante applicazione del contratto collettivo provinciale di lavoro, oltre a quella del contratto nazionale, obbliga l’impresa al rispetto del più elevato termine di comporto per malattia previsto dalla fonte territoriale per l’operaio agricolo. Nel risarcimento del danno dovuto in caso di reintegrazione ex art. 18 stat. lav. rientrano anche gli aumenti contrattuali successivi al licenziamento.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito