Corte d’Appello di Brescia, 14 dicembre 2017
I servizi continuativi di trasporto sono oggetto di un contratto di appalto, che è diverso dal singolo contratto di trasporto, e in tal caso vale la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
Nel caso in esame è discussa la natura di un contratto avente ad oggetto un servizio continuativo di trasporto merci. La sentenza, nel modificare sul punto la decisione di primo grado, chiarisce che, per la qualificazione come contratto di appalto e non di trasporto (e conseguente sussistenza della responsabilità solidale ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 29 della “Legge Biagi”) non è determinante tanto la presenza di prestazioni accessorie, quanto il fatto che oggetto dell’accordo siano non uno o più trasporti, ma un servizio continuativo e unitario di cui il singolo trasporto costituiva una delle componenti.