Corte d’Appello di Brescia, 19 febbraio 2015

19 Febbraio 2015

Nel rapporto di lavoro con l’invalido assunto obbligatoriamente, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se l’invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

E’ illegittimo il licenziamento per superamento del comporto quando la malattia sia connessa alle attività alle quali è adibito il lavoratore disabile, e non compatibili con le sue condizioni di salute.