Corte d’Appello di Firenze, 2 aprile 2015
2 Aprile 2015
Il momentaneo allontanamento è fattispecie diversa dall’abbandono del posto di lavoro: pur costituendo illecito disciplinare non giustifica un licenziamento per giusta causa.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito
La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario. Deve distinguersi tra abbandono del posto di lavoro e momentaneo allontanamento da esso che, pur costituendo comportamento biasimevole, non integra gli estremi di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.