Corte d’Appello di Firenze, 28 novembre 2017

28 Novembre 2017

Ritorsivo (ma non discriminatorio) il licenziamento adottato al rientro dalla malattia.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

L’accertamento del carattere ritorsivo del licenziamento può basarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, quando la valutazione del quadro complessivo della vicenda porti ad escludere la sussistenza delle ragioni addotte a giustificazione del recesso, e che non vi sia altra spiegazione che il collegamento causale con la malattia.
La Corte afferma altresì il principio per cui in sede di giudizio di opposizione nel c.d. “Rito Fornero” il lavoratore che aveva chiesto di accertare la nullità del recesso per motivo ritorsivo possa chiederne una diversa qualificazione, come discriminatorio, trattandosi comunque di vizio di nullità: tuttavia, ritiene il Collegio che la malattia come tale non possa essere ricondotta alla nozione di discriminazione secondo il diritto europeo.