Corte d’appello di Messina, 16 novembre 2021

16 Novembre 2021

Il contratto di lavoro marittimo si intende a tempo indeterminato, se manca l’indicazione della durata del viaggio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte messinese, condividendo l’orientamento della Cassazione che ritiene nulla la clausola “a viaggio”, in caso di mancata specificazione della sua durata, conferma la pronuncia di primo grado e condanna la società armatrice alla conversione di una serie di contratti di arruolamento a termine in un contratto a tempo indeterminato. Dopo aver respinto l’eccezione di decadenza sollevata dalla società in relazione ai singoli contratti, sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale secondo cui il termine ex art. 32, L. 183/2010 decorre dalla conclusione dell’ultimo contratto, qualora vi sia di fatto un unico rapporto di lavoro, il Collegio ha infatti affermato che la mancata indicazione della data dell’ultimo viaggio non pone il lavoratore nella condizione di accedere ad altri imbarchi, essendo affidata al mero arbitrio del datore di lavoro la durata del rapporto, e ha quindi ritenuto adeguata, sulla base della normativa europea, la sanzione della continuità del rapporto lavorativo.