Corte d’appello di Milano, 12 ottobre 2021
Valida la richiesta del tentativo di conciliazione effettuata mediante trasmissione a mezzo P.E.C. da parte del difensore della scansione della lettera firmata a mano dal medesimo e dal lavoratore.
La Corte d’Appello di Milano respinge l’eccezione di decadenza sollevata con riferimento all’atto interruttivo (una richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.) inoltrato via P.E.C. dal difensore del lavoratore, con allegata copia pdf dell’originale sottoscritto in cartaceo. La Corte ritiene l’equipollenza della P.E.C. rispetto ad una tradizionale raccomandata e afferma che, in ogni caso, l’eventuale irritualità dell’invio sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi realizzato l’effetto della conoscenza da parte del datore di lavoro della richiesta di attivazione della procedura ex art. 410 c.p.c. Nel merito, la Corte conferma che è corretto scomputare dal periodo di comporto le assenze da riconosciuta malattia professionale, senza bisogno di ulteriori accertamenti, se il contratto collettivo prevede che per tali periodi vada conservato il posto di lavoro.