Corte d’Appello di Milano, 20 gennaio 2015

20 Gennaio 2015

La responsabilità della pubblica amministrazione committente, per quanto dovuto ai dipendenti dell’appaltatore, può basarsi sull’applicazione dell’art. 1676 cod. civ.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello di Milano cambia il proprio orientamento riguardo all’applicabilità alle pubbliche amministrazioni dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 (responsabilità solidale del committente per le retribuzioni e i contributi dovuti ai dipendenti degli appaltatori), per i periodi precedenti alla modifica legislativa del 2013 (che ha definitivamente escluso tale applicazione). La Corte, che in passato aveva ritenuto la norma applicabile anche agli enti pubblici, prende atto del recente diverso orientamento della Cassazione (sent. n. 15.432 del 2014). Tuttavia, rimane per i lavoratori la possibilità di svolgere nei confronti della committente pubblica l’azione diretta ex art. 1676 cod. civ., col solo limite dei corrispettivi ancora dovuti dalla committente all’appaltatore. La pronuncia segnalata rileva però che tale limite va valutato al momento della formale domanda, anche stragiudiziale, proposta dai lavoratori, e che i pagamenti avvenuti successivamente a tale momento, non valgono a liberare l’amministrazione da tale responsabilità.