Corte d’Appello di Milano 23 marzo 2016

23 Marzo 2016

Il lavoratore edile distaccato presso un consorzio, con sospensione dell’originario contratto e patto di reinserimento in azienda, non può essere licenziato contestualmente al rispristino del precedente rapporto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore: l’impresa, tra le maggiori imprese di costruzioni italiane, aveva distaccato il lavoratore presso un’altra società (nell’ambito di un consorzio per l’esecuzione di una grande opera pubblica), con sospensione dell’originario rapporto di lavoro. L’accordo prevedeva peraltro l’obbligo di rispristino della situazione lavorativa precedente nel caso in cui la società terza avesse licenziato il dipendente per fatti a lui non imputabili. Stante tale accordo, la Corte ritiene che sia irrilevante l’affermata irreperibilità di altro posto di lavoro presso la società, e inevitabile la dichiarazione di illegittimità del recesso, avvenuto contestualmente al rispristino del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il calcolo del risarcimento del danno, l’accordo prevedeva la ripresa del rapporto alle medesime condizioni economiche precedenti la sospensione, ma dato che la ricostituzione non è mai avvenuta, la base di calcolo deve essere, secondo il giudice, la retribuzione globale di fatto riferita al periodo di distacco.