Corte d’appello di Milano, sent. 22 marzo 2021
Il limite complessivo dei 24 mesi per i contratti a termine e di somministrazione a termine si computa tenendo conto di tutti i rapporti di lavoro, anche precedenti al “Decreto dignità”.
La Corte, confermando la sentenza di primo grado, rigetta il ricorso con il quale il datore di lavoro contesta l’applicazione del limite dei ventiquattro mesi di durata massima dei contratti a termine a un rapporto di lavoro iniziato prima dell’entrata in vigore del d.l. 87/2018 e protrattosi con una serie di contratti di somministrazione, successivamente all’agosto del 2018. La Corte ritiene che debba invece applicarsi tale nuovo regime anche ai rapporti sorti precedentemente all’entrata in vigore della riforma, ferma la conversione del rapporto a tempo indeterminato a far data dall’entrata in vigore della stessa. In caso di conversione di una serie di contratti di somministrazione a termine irregolari in un rapporto a tempo indeterminato, tale rapporto si costituisce in capo all’utilizzatore.