Corte d’Appello di Milano, sentenza 22 marzo 2021
La ballerina della Scala vessata e ostacolata nella sua carriera: riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute.
La Corte d’Appello afferma il diritto di una ex ballerina al risarcimento del danno non patrimoniale per lo stato depressivo in cui versava, determinato anche dalle vessazioni subite durante il periodo di lavoro. La Corte, accertato il fatto che tali comportamenti tenuti dai direttori della ballerina avevano limitato lo sviluppo del suo talento, non per limiti di capacità ma effetto delle condotte aziendali, riconosce il diritto al risarcimento del danno: risarcimento che non è escluso dalla coesistenza di uno stato depressivo della lavoratrice, essendo stato provato che i comportamenti subiti erano stati almeno una concausa della malattia. Pur escludendo la sussistenza di mobbing, la Corte afferma che sia ravvisabile la responsabilità della Fondazione Teatro alla Scala ai sensi dell’art. 2087 c.c.