Corte d’appello di Roma, 1° ottobre 2021
Nel giudizio di rinvio va applicata la disciplina di legge sopravvenuta, anche se successiva alla sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito il principio di diritto: nella somministrazione irregolare, il licenziamento da parte del somministratore non produce effetti per conto dell’utilizzatore.
La Corte d’appello è chiamata a pronunciarsi nuovamente in merito ad una vicenda di somministrazione irregolare di manodopera, per rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva cassato la precedente pronuncia, formulando il principio di diritto in base al quale, ai sensi dell’art 27 D.Lgs. 276/2003, tra gli atti compiuti dal somministratore e aventi efficacia anche in capo all’utilizzatore rientrerebbe anche il licenziamento. La Corte d’appello ha tuttavia confermato che il licenziamento, comunicato dal solo somministratore e non dall’utilizzatore, fosse privo di effetti rispetto a quest’ultimo, accertando dunque la continuità del rapporto di lavoro tra il medesimo e il lavoratore, stante l’intervento della norma di interpretazione autentica dell’art. 80 del dl. 34/2020, la quale esclude che il licenziamento rientri tra gli atti del somministratore che conservano la propria efficacia anche nei confronti dell’utilizzatore.