Corte d’appello di Roma, 20 settembre 2021
Il lavoratore deve essere avvertito dell’imminente superamento del periodo di comporto, se le assenze indicate in busta paga sono inferiori a quelle reali.
Il Collegio, in riforma della sentenza di primo grado, dispone la reintegrazione di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto sulla base del fatto che nelle buste paga fosse indicato un numero di assenze per malattia inferiore a quelle effettive. La Corte, pur condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di una specifica previsione del CCNL, sul datore non grava l’obbligo di avvisare il lavoratore del prossimo superamento del comporto, ha affermato che nel caso specifico l’errore nei prospetti presenze fosse idoneo a generare nel ricorrente un ragionevole affidamento sul numero di assenze conteggiate dalla società, tale da poter qualificare il mancato avvertimento come condotta contraria a buona fede.