Corte d’Appello di Roma, 3 febbraio 2021
Non è soggetta a decadenza entro 60 giorni l’impugnazione del trasferimento, quando quest’ultimo configuri un mero escamotage del datore di lavoro per aggirare l’ordine di reintegrazione del lavoratore.
La Corte d’appello accerta l’illegittimità del licenziamento irrogato a un lavoratore, motivato dal rifiuto di quest’ultimo di svolgere l’attività lavorativa presso un’altra sede, a seguito di trasferimento. La Corte, riformando la sentenza di primo grado, ravvisa, nel trasferimento imposto dal datore, un mero strumento rispetto al reale intento di aggirare, in frode alla legge, l’ordine di reintegrazione disposto con sentenza per un precedente licenziamento. Essendo quest’ultimo il vero obiettivo della società, e non già il trasferimento del dipendente, la Corte ritiene che il lavoratore non decada dall’impugnazione del licenziamento per non aver impugnato il trasferimento entro il termine di sessanta giorni.