Corte d’appello di Venezia, 23 giugno 2022
Il ricorso al lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di appalti di opere o servizi per l’epoca successiva al D.L. 81/2015 costituisce un’ipotesi di evasione contributiva. Tale disciplina non è tuttavia applicabile ai servizi in concessione, che non rientrano nella fattispecie degli appalti.
La Corte conferma la sentenza appellata nella parte in cui accerta la legittimità dell’utilizzo dei voucher nel periodo antecedente il 2015, in presenza del limite quantitativo del compenso annuo massimo stabilito per legge, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro. Per il periodo successivo al 2015, invece, l’introduzione del divieto di utilizzo del lavoro accessorio negli appalti di opere e servizi comporta un’ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro subordinato, con relativa evasione contributiva. Il divieto di utilizzo del lavoro accessorio negli appalti non si estende a ipotesi di servizi gestiti in concessione, erogati a favore degli utenti e con corrispettivo a carico di essi.