Corte di cassazione 19 dicembre 2013 n. 28320
18 Dicembre 2013
Il diritto del LAVORATORE che assiste con continuità un FAMILIARE DISABILE di scegliere, ove possibile, la SEDE DI LAVORO più vicina al proprio domicilio è stabilito dalla legge sia per la scelta della prima sede che successivamente per l’eventuale richiesta di trasferimento.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La norma di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33 comma 5 relativa al diritto del genitore o familiare lavoratore che a….