Corte di cassazione 4 marzo 2015 n. 4347

4 Marzo 2015

Il C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza del 2004, rapportando il periodo di prova a giorni di effettivo lavoro, esclude il computo in tale periodo dei giorni di riposo e di festività.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore licenziato per mancato superamento della prova, aveva lamentato la tardività del recesso, in quanto intimato oltre il periodo di durata della prova, incluse in esso anche le giornate di riposo settimanale e di festività. La Corte, pur richiamando il proprio orientamento secondo cui i riposi e le festività – a differenza delle assenze imprevedibili, quali malattie, permessi, etc. – non sospendono la decorrenza del periodo di prova, ammette che la contrattazione collettiva possa disporre diversamente, come accerta essere avvenuto nel caso del C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza, concludendo pertanto nel senso che, alla stregua di esso, era legittimo il recesso per esito negativo della prova intimato alla scadenza del periodo di prova, calcolato senza considerare i riposi e le festività.
Sezione: rapporto di lavoro