Corte di cassazione, ordinanza 10 novembre 2020 n. 25220

10 Novembre 2020

Il conferimento dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio a un appaltatore, che utilizza lavoratori assunti da un subappaltatore costituisce presunzione di appalto vietato di manodopera tra committente e appaltatore con riguardo ai dipendenti del subappaltatore, ai sensi della legge n. 1369/60.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, era stato accertato che il subappaltatore non aveva apportato un rilevante contributo di capitali e attrezzature per lo svolgimento del subappalto, limitandosi a fornire il personale necessario, per cui è stato ritenuto che, in tale situazione, l’attribuzione del committente all’appaltatore dell’attrezzatura necessaria per svolgere il servizio faccia scattare, ai sensi dell’art. 1, 3° comma della L. n. 1369/60 (applicabile al caso di specie ratione temporis), la presunzione di appalto vietato delle opere del personale del subappaltatore, da ritenere dipendenti del committente.