Corte di cassazione, ordinanza 10 settembre 2018 n. 21965
Reintegrabile il dipendente licenziato per le offese rivolte all’amministratore delegato in una chat “chiusa”.
Nel criticare il comportamento dell’a.d. della società, che aveva tentato di convincere una dipendete a cambiare sindacato, uno degli aderenti a tale sindacato, in una chat chiusa, riservata ai soli iscritti al medesimo, aveva usato alcune espressioni ingiuriose. Nella causa conseguente al suo licenziamento disciplinare per diffamazione, la Corte afferma che le conversazioni all’interno di chat chiusa, riservata a un numero di soggetti determinato, con accesso tramite password, godono della garanzia costituzionale della segretezza, in quanto espressione della libertà di comunicare con soggetti determinati. Ritenuta pertanto la liceità del comportamento contestato, la Corte ha applicato al caso la tutela reintegratoria prevista dalla legge Fornero in caso di insussistenza del fatto contestato, a cui va equiparata la liceità dello stesso. – Sezione: rapporto di lavoro