Corte di cassazione, ordinanza 11 aprile 2018 n. 8966

11 Aprile 2018

Ingiustificate le differenziazioni nel calcolo della retribuzione tra lavoratori a full time e lavoratori a part time solo perché i primi e non i secondi lavorano in turni continui e avvicendati.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo, infatti, la legge applicabile al tempo dei fatti (e attuativa del diritto comunitario), il part timer non può ricevere un trattamento inferiore a quello del lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello di pari inquadramento contrattuale. Sulla base di tale regola, la Corte censura la pretesa dell’impresa di applicare viceversa, per individuare il trattamento retributivo orario, un diverso divisore tra dipendenti p.t. e dipendenti f.t., in ragione del fatto che solo questi ultimi svolgevano la propria attività lavorativa in turni continui e avvicendati.
Sezione: rapporto di lavoro