Corte di cassazione, ordinanza 11 dicembre 2017 n. 29571

11 Dicembre 2017

Il committente è responsabile dell’infortunio occorso ai dipendenti dell’appaltatore solo in caso di effettiva incidenza della sua condotta nella causazione dell’evento lesivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Pur ricordando gli obblighi di sicurezza che gravano sul committente di lavori in appalto nei confronti dei dipendenti degli appaltatori, la Corte precisa che in caso di infortunio di questi, la responsabilità del committente non è automatica, ma deriva dalle concrete circostanze del fatto, se indicative di una qualche partecipazione alla causazione dell’evento. Nel caso esaminato, la responsabilità del committente è stata esclusa, in particolare, sulla base della considerazione relativa all’affidabilità dell’impresa appaltatrice nonché del fatto che l’infortunio era avvenuto per l’esecuzione di lavori non previsti nel contratto di appalto, non richiesti dal committente come prestazione aggiuntiva.
Sezione: rapporto di lavoro privato