Corte di cassazione, ordinanza 11 marzo 2022 n. 8042
Le tute con barre catarifrangenti indossate agli addetti alla raccolta rifiuti costituiscono dispositivi di protezione individuale che anche il datore di fatto deve fornire, curandone poi la manutenzione.
Il giudizio riguardava la domanda del dipendente di fatto di un Comune per ottenere l’accertamento dell’obbligo di questi di assicurargli la manutenzione e lavaggio delle tute con strisce catarifrangenti fornitegli per l’attività di raccolta rifiuti. Mentre la Corte d’appello aveva respinto la domanda, sostenendo a) che quanto richiesto non competeva al datore di fatto, tenuto unicamente a pagare le retribuzioni e versare i contributi e b) che comunque la tuta non rientra tra i dispositivi di protezione individuale, la Corte di Cassazione smentisce ambedue le affermazioni, trattandosi di indumenti che nel caso esaminato tutelano la salute e sicurezza del lavoratore, che chiunque organizza il lavoro altrui è tenuto a fornire, curandone poi la manutenzione.