Corte di cassazione, ordinanza 11 novembre 2020 n. 25394

11 Novembre 2020

Demansionare per sopraggiunta inidoneità alla mansione presuppone l’inidoneità del lavoratore a qualsiasi altra mansione del livello.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di richiesta di danni per avvenuto demansionamento di una lavoratrice, in cui il datore di lavoro aveva tra l’altro eccepito la sopravvenuta inidoneità della stessa alla precedente mansione, la Corte ribadisce che ciò non è sufficiente a giustificare il demansionamento, essendo necessario che il datore dimostri che l’inidoneità riguardi tutte le mansioni aziendali del livello di inquadramento.