Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2022, n. 33428

11 Novembre 2022

Ancora sulla risarcibilità del danno da stress lavorativo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva escluso la sussistenza di un grave demansionamento e di condotte mobbizzanti ai danni di un informatore scientifico del farmaco, che lamentava che dal settembre 2012 era stato costretto a svolgere attività di carattere promozionale estranea alla propria figura professionale e di essere stato vittima di continue vessazioni da parte di un proprio superiore. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’informatore, rileva come la Corte d’appello, nel ricondurre all’area della percezione soggettiva la situazione lavorativa lamentata dal ricorrente, non abbia tenuto conto del fatto che l’obbligo datoriale di protezione di cui all’art. 2087 c.c. ricomprende anche il dovere di tutelare i dipendenti da tecnopatie dovute a costrittività organizzativa e di astenersi dall’adottare iniziative che possano determinare il crearsi di condizioni lavorative stressogene (c.d. straining). In forza di tale principio, il giudice di merito di cause come quella in esame, anche qualora accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo a configurare un’ipotesi di mobbing, è comunque tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto –, possa presuntivamente ritenersi sussistente il più tenue danno da straining.