Corte di Cassazione, ordinanza 12 ottobre 2021 n. 27785
Nullo il patto di prova che indica le mansioni assegnate in maniera generica, con riferimento alla categoria contrattuale d’inquadramento.
Una lavoratrice aveva impugnato giudizialmente il recesso motivato col mancato superamento della prova, sostenendo la nullità del relativo patto per indeterminatezza delle mansioni assegnatele con esclusivo riferimento alla categoria di operaio di 5° livello del C.C.N.L. applicato. Confermando la nullità del patto, con conseguente reintegro e risarcimento danni, la Corte precisa che il riferimento, nel patto di prova, alla declaratoria contrattuale della categoria o del profilo assegnato può essere valido quando è pienamente idoneo a individuare le concrete mansioni dovute dal lavoratore e non quando, come nel caso di specie, il profilo o la categoria descrivano numerosi gruppi di mansioni tra di loro diversificate.