Corte di cassazione, ordinanza 13 novembre 2023 n. 31469
Il socio lavoratore illegittimamente licenziato che impugna la delibera di esclusione ha diritto alla tutela restitutoria.
La Corte d’appello, dichiarando l’illegittimità della delibera di risoluzione del rapporto associativo e di lavoro di una socia lavoratrice di cooperativa, aveva applicato alla lavoratrice la mera tutela indennitaria. La Cassazione, accogliendo il ricorso della lavoratrice, osserva che: (i) come statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27436/17, mentre la mancata impugnazione della delibera di esclusione impedisce di applicare la tutela reale a seguito dell’impugnazione del solo licenziamento pur illegittimo, per converso, l’avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutela restitutoria propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la predetta delibera, il giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro; (ii) nel caso di specie, essendo stato adottato un unico atto di esclusione della socia e di estinzione del relativo rapporto di lavoro, l’annullamento dell’esclusione determina la conseguente tutela ripristinatoria di entrambi i rapporti giuridici, quello societario e quello di lavoro, visto il collegamento “unidirezionale” fra i due rapporti come delineato dalla l. n. 142/01; (iii) sul piano risarcitorio, si applica il regime civilistico e non quello dettato dall’art. 18, l. n. 300/70, norma espressamente esclusa dall’art. 2, co. 1, l. n. 142/01: quindi spettano certamente le retribuzioni perdute, quale lucro cessante, ma a decorrere dalla costituzione in mora.